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Statuti
Approvazione: ottobre 1985
Prima revisione: maggio 1989
Seconda revisione: giugno 1997
Terza Revisione: Maggio 2009
Segreteria IFC-TOR |
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Conferenza Internazionale
degli Istituti e Monasteri
dei Frati e delle Suore
del Terzo Ordine Regolare
di San Francesco
"I frati e le suore, ovunque sono e si troveranno
si mostrino familiari tra loro
. E ciascuno manifesti con fiducia all'altro
le sue necessità,
poiché se la madre nutre e ama
il suo figlio carnale,
con quanto più affetto uno deve amare e nutrire
il suo fratello e la sua sorella spirituale?"
RB, 6,8-11 (FF 91)
cfr. Reg.TOR 7,23
cfr. 1 Ts 2,7
» | INTRODUZIONE
La Conferenza Internazionale degli Istituti e Monasteri dei Frati e delle Suore del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco è sorta nello spirito del Concilio Vaticano II che sollecita tutte le famiglie religiose al rinnovamento e all'aggiornamento facendo ritorno allo spirito originario della loro fondazione (cfr. PC.2).
I membri di numerosi istituti e monasteri del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco sparsi nel mondo, percepirono la necessità di rinnovare la loro Regola per meglio rispondere ai bisogni del nostro tempo. Gli scritti di San Francesco costituirono la fonte principale da cui attinsero gli elementi più idonei a perseguire lo scopo.
Alcune rappresentanti di molti istituti e monasteri femminili del Terz'Ordine Regolare di S. Francesco, si riunirono in Assisi nel 1976 per elaborare un progetto di Regola, tenendo presenti progetti redatti precedentemente in diversi paesi del mondo. Questa iniziativa si ripeté nel 1979 con una più numerosa partecipazione. In questo incontro fu eletto l'Organismo Francescano Internazionale.
In seguito il movimento andò via via sviluppandosi. Nel marzo del 1982 si tenne a Roma una Assemblea Generale, composta da circa due cento Moderatori(e) supremi degli istituti e monasteri del Terz'Ordine Regolare di San Francesco. In essa fu approvato, quasi all'unanimità, il progetto di una nuova redazione della Regola. Questa Regola fu presentata a Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II, il quale l'approvò e la promulgò l'8 dicembre 1982 con il breve: Franciscanum vitae propositum.
Per continuare sulla linea di collaborazione stabilitasi intorno al progetto di Regola, in modo sempre più efficace, i membri presenti all'Assemblea Generale del Marzo 1982, auspicarono di istituire per questo un organismo permanente, una Conferenza Francescana Internazionale, incaricata anche di rappresentare gli istituti e monasteri del Terz'Ordine Regolare di San Francesco nella Chiesa, nella famiglia francescana e nel mondo.
La Conferenza Francescana Internazionale -TOR è canonicamente eretta e fu riconosciuta dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica (CICLSAL) il 6 maggio 1989 Prot.Sp.R.648/86).
La Conferenza Francescana Internazionale viene regolata dai presenti Statuti.
STATUTI
Capitolo I | Generalità
1. Denominazione
Il nome dell'organismo è la Conferenza Internazionale degli Istituti e Monasteri dei Frati e delle Suore del Terz'Ordine Regolare di San Francesco (denominato: Conferenza Francescana Internazionale: CFI-TOR).
2. Sede
La CFI-TOR ha la sua sede a Roma.
3. Origine
La CFI-TOR è stata fondata durante l'Assemblea Generale costituente dai rappresentanti di 135 istituti e monasteri del Terz'Ordine Regolare di San Francesco, che si è tenuta in Assisi dal 19 al 26 ottobre 1985.
4. Membri della Conferenza
4.1. Membri effettivi
Ogni Istituto e Monastero francescano di Frati e di Suore, di diritto pontificio o di diritto diocesano, che segue la Regola del Terz'Ordine Regolare di San Francesco, può essere membro effettivo della CFI-TOR. Il/la Ministro/a Generale invia la richiesta formale scritta al Consiglio, che notifica l'avvenuta iscrizione tra i membri effettivi.
Un istituto o monastero può rinunciare ad essere membro della CFI-TOR con l'inoltro della comunicazione scritta da parte del(la) Ministro/a Generale. Questo comporta la perdita della voce attiva e passiva in seno alla CFI-TOR.
4.2. Membri associati
Qualsiasi gruppo religioso francescano ammesso dal Consiglio può essere membro associato della CFI-TOR in conformità all'articolo 9.2.14.
5. Obiettivi
La CFI-TOR persegue i seguenti obiettivi:
5.1 promuovere fra gli istituti e monasteri stessi del Terz'Ordine Regolare di San Francesco, in tutto il mondo, una vera comunione favorendo la vita e la spiritualità francescana, secondo lo spirito e i contenuti della Regola e dei suoi valori fondamentali, basati sul Vangelo e in accordo con gli insegnamenti della Chiesa;
5.2 creare e mantenere la solidarietà fra gli istituti e i monasteri membri attraverso i mezzi seguenti:
5.2.1. l'aiuto reciproco a livello spirituale e materiale;
5.2.2. la collaborazione nell'apostolato;
5.2.3. l'informazione e comunicazione scambievoli;
5.2.4. l'aiuto nella formazione dei membri;
5.2.5. l'attenzione particolare verso gli istituti e i monasteri poco numerosi o più isolati;
5.2.6. la creazione e il sostegno alle associazioni e altri organismi francescani regionali o nazionali, soprattutto nei casi in cui questi mezzi siano maggiormente richiesti;
5.3 collaborare con il I̊ e il II̊ Ordine e con il Terzo Ordine Francescano Secolare;
5.4 incoraggiare e diffondere le ricerche relative alla spiritualità e alla storia del Francescanesimo;
5.5 rappresentare gli istituti e i monasteri membri di questa CFI-TOR nella Chiesa, nella famiglia francescana, nel mondo;
5.6. sostenere o prendere l'iniziativa di sforzi per la salvaguardia dei diritti universali di ogni persona umana secondo il Vangelo, vegliando in modo particolare al rispetto della vita, della libertà, della giustizia, della pace e dell'ambiente.
5.7 Contributo annuale
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra menzionati, è richiesto un contributo annuale volontario, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea (cf. 8.2.6).
6. Autonomia degli istituti e dei monasteri membri
La CFI-TOR si impegna a rispettare e a garantire l'autonomia di ogni istituto e monastero membro e l'indipendenza di ogni associazione di istituti e di monasteri francescani.
7. Strutture della Conferenza
La CFI-TOR realizza i suoi obiettivi attraverso le seguenti strutture:
- Assemblea Generale
- Consiglio Internazionale Permanente
- Segretariato
- Economato
Capitolo | L'Assemblea Generale
8.1. Composizione
L'Assemblea Generale è composta da:
8.1.1. Membri di diritto:
a) I(le) Ministri/e Generali di tutti gli istituti e i monasteri membri del Terz'Ordine Regolare che hanno accettato di far parte delle CFI-TOR o dai(lle) loro delegati(e) per I quali è richiesta una delega scritta (cfr.4.1.);
b) i membri del Consiglio.
Solo i suddetti membri sono membri di diritto. Questi stessi membri, presenti all'Assemblea Generale, hanno diritto di voto, come specificato nel canone 167.
I membri del Consiglio conservano il diritto di voto fino alla fine dell'Assemblea Generale nella quale entrano in funzione i loro successori debitamente eletti(e) (cfr. 9.1.).
8.1.2. Membri invitati:
Questi sono membri associati alla CFI-TOR come definito in 4.2., o altri partecipanti come definito in 8.3.9. Questi membri non hanno diritto di voto.
8.2. Competenze
L'Assemblea Generale è l'organo di decisione e di legislazione della CFI-TOR.
Spetta all'Assemblea Generale:
8.2.1. dare direttive per la realizzazione degli obiettivi della CFI-TOR (Cf. 5);
8.2.2. proporre la costituzione di commissioni per eseguire particolari compiti;
8.2.3. formulare e approvare decisioni in materia di interesse generale;
8.2.4. eleggere tra i(le) Ministri/e Generali il (la) Presidente e i cinque membri del Consiglio. Questi membri rappresenteranno debitamente:
- le differenti branche della famiglia del Terz'Ordine Regolare di San Francesco,
- delle varie parti del mondo.
8.2.5. prendere in esame le relazioni presentate dal Consiglio e dalle commissioni, e formulare le osservazioni e i consigli ritenuti necessari;
8.2.6. prendere in esame, con diritto di decisione, i resoconti e i bilanci della CFI-TOR; determinare il contributo annuale che ogni istituto e monastero membro deve versare, in base al numero dei suoi membri; indicare al Consiglio i criteri e le modalità per un eventuale aumento;
8.2.7. può portare modifiche agli Statuti. In tal caso è richiesta la maggioranza qualificata, cioè 2/3 dei voti (cfr. 12);
8.2.8. può sciogliere la Conferenza. Anche in questo caso è richiesta la maggioranza qualificata, cioè 2/3 dei voti;
8.2.9. può convocare una Assemblea Generale straordinaria, tenendo presente quanto segue:
a) se 1/3 dei membri presenti all'Assemblea Generale richiede la convocazione di una Assemblea Generale straordinaria, tale richiesta dovrà essere oggetto di una votazione immediata nel corso della medesima Assemblea Generale. Per decidere la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria è necessaria la maggioranza qualificata (2/3) di voti favorevoli;
b) alternativamente, l'Assemblea Generale può rinviare i suoi lavori ad altra sessione, entro un periodo di tempo inferiore al periodo normale previsto fra due Assemblee Generali ordinarie;
c) inoltre, una Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando 1/3 degli istituti e monasteri membri ne faccia richiesta.
8.3. Metodologia di lavoro
8.3.1. L'Assemblea Generale si riunisce ogni quattro anni.
8.3.2. Il (La) Presidente convoca l'Assemblea Generale e la presiede fino alla elezione del(la) nuovo(a) Presidente (Can.166).
8.3.3. Il (La) Presidente uscente presiede l'elezione e proclama il(la) nuovo(a) Presidente, salvo il caso in cui esso(a) viene rieletto(a). In questo caso il(la) Vice-Presidente uscente proclama l'elezione.
Il(la) Presidente neo-eletto(a) presiede e proclama le elezioni successive.
8.3.4. Nell'elezione del(la) Presidente, è richiesta la maggioranza qualificata (2/3) di voti ai primi due scrutini. Al terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Se fosse necessario un quarto scrutinio si voterà per i due candidati che nel terzo hanno avuto maggior numero di voti, oppure, se fossero più di due, per i due più anziani di età; se dopo il quarto scrutinio i candidati ottengono parità di voti, sarà considerato eletto il più anziano di età (cfr. Can. 119,1).
8.3.5. Nelle votazioni relative alle altre elezioni è richiesta la maggioranza assoluta; dopo due scrutini inefficaci si voterà per i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, oppure, se fossero più di due, per i due più anziani; se dopo il terzo scrutinio i candidati ottengono parità dei voti, sarà considerato eletto il più anziano di età (cfr. Can. 119,1).
8.3.6. Nelle votazioni relative a una decisione è richiesta la maggioranza assoluta; se dopo due scrutini si ottiene parità di voti, il (la) Presidente con il suo voto può dirimere la questione (cfr. Can. 119,2).
8.3.7. I verbali sono redatti sotto la responsabilità del(la) Segretario(a) Generale, e firmati dal(la) Presidente e dal(la) Segretario(a).
8.3.8. In seduta di apertura, l'Assemblea Generale approva un regolamento di lavoro.
8.3.9. Il Consiglio può autorizzare o invitare altre persone a partecipare all'Assemblea Generale.
Capitoto III | Il Consiglio
9.1. Composizione
9.1.1. Il Consiglio è composto da sei membri:
- il(la) Presidente e
- cinque Consiglieri(e) che, al momento della loro elezione devono essere Ministri/e Generali (cfr. 8.2.4 e 9.4.3) .
9.1.2. I membri effettivi possono proporre i loro candidati(e) direttamente e/o attraverso le Associazioni Francescane all'Assemblea Generale, secondo le modalità approvate dal Consiglio.
9.2. Compétence
9.2.1. Il Consiglio è l'organo attraverso cui agisce la CFI-TOR. Compete ad esso realizzare le decisioni e le delibere dell'Assemblea Generale. È responsabile del suo mandato davanti all'Assemblea Generale.
9.2.2. Il(la) Presidente, il(la) Vice-Presidente, e il(la) Segretario(a) Generale costituiscono l'organo di coordinamento del Consiglio. Compete ad essi(e) mettere in attuazione le risoluzioni e gli orientamenti del Consiglio e risolvere gli affari correnti.
9.2.3. Sempre nel rispetto degli Statuti e degli orientamenti dell'Assemblea Generale, il Consiglio stabilisce il proprio programma di lavoro e la procedura del suo funzionamento.
9.2.4. Il Consiglio è un organo di corresponsabilità. Il(La) Presidente, in particolare, ha il compito di promuovere e di incoraggiare tale corresponsabilità. Il(La) Presidente è responsabile in primo luogo davanti a tutta la CFI-TOR, in modo particolare, davanti all'Assemblea Generale.
9.2.5. Il Consiglio stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale. Spetta ancora ad esso preparare l'Assemblea Generale.
9.2.6. Il(La) Presidente del Consiglio presiede l'Assemblea Generale.
9.2.7. È dovere del Consiglio presentare all'Assemblea Generale le relazioni documentate relative alla propria attività, all'attività del Segretariato, dell'economato e delle commissioni, svolte durante il periodo trascorso dall'ultima Assemblea Generale.
9.2.8. Compete al Consiglio dare le direttive al Segretariato e all'Economato. Può anche affidare impegni alle commissioni, proposti dall'Assemblea Generale.
9.2.9. Il Consiglio può anche autorizzare la costituzione di commissioni.
9.2.10. Ordinariamente, il(la) Presidente rappresenta la CFI-TOR nelle circostanze e nelle situazioni che lo esigono. In caso di impedimento è sostituito(a) dal(la) Vice-Presidente o dal(la) Segretario(a) Generale.
In circostanze particolari, il(la) Presidente può delegare un altro membro del Consiglio per assicurare la rappresentanza.
9.2.11. Il consiglio nomina l'economo(a) (cfr. 11.1) e il(la) Segretario(a) generale (cfr. 9.4.4).
9.2.12. Il Consiglio risponde all'Assemblea Generale in merito alla situazione finanziaria. Perciò farà redigere una relazione dall'Economo(a). La relazione finanziaria sarà elaborata in rapporto all'ultimo periodo di quattro anni.
9.2.13. Spetta al Consiglio approvare la relazione annuale presentata dall'Economo(a) per l'esercizio trascorso.
9.2.14. Il Consiglio può ammettere in qualità di membri associati nuovi gruppi religiosi francescani, non ancora ufficialmente riconosciuti come istituti o monasteri religiosi, sulla base dei criteri di ammissione seguenti:
a) Che essi osservino la Regola del Terz'Ordine Regolare di San Francesco;
b) Che abbiano avuto il consenso dell'Ordinario del luogo;
c) che presentino una relazione scritta circa la loro fondazione e la loro attività nella Chiesa, relazione accertata da un Superiore Maggiore del Primo Ordine di San Francesco o da un istituto o monastero membro effettivo della CFI-TOR.
Il responsabile di ciascuno di questi gruppi potrà partecipare all'Assemblea Generale. Non avrà voce né attiva, né passiva.
9.2.15. In circostanze molto particolari, il Consiglio potrà convocare una Assemblea Generale straordinaria. Durante una tale Assemblea, non ci saranno elezioni.
9.2.16. Il Consiglio è responsabile per la conservazione del materiale d'Archivio.
9.3. Metodo di lavoro
9.3.1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il(la) Presidente o almeno quattro membri lo ritengano necessario.
9.3.2. Il(la) Segretario(a) Generale, a nome del(la) Presidente, convoca i membri del Consiglio per le riunioni e comunica loro l'ordine del giorno.
9.3.3. Il quorum per le riunioni del Consiglio è di quattro membri (2/3).
9.3.4. Il(la) Presidente presiede le riunioni del Consiglio. Qualora fosse impedito(a) sarà sostituito(a) dal(la) Vice-Presidente.
9.3.5. Ordinariamente, le decisioni e le delibere sono prese per unanimità di consenso dei membri del Consiglio. Nel caso in cui sia impossibile raggiungere il consenso, il(la) Presidente o chi lo(la) sostituisce farà passare alla votazione. In tal caso è richiesta la maggioranza qualificata (2/3).
9.3.6. I verbali delle riunioni del Consiglio saranno redatti sotto la responsabilità del(la) Segretario(a) Generale e saranno firmati, previa approvazione del Consiglio, dal(la) Presidente e dal(la) Segretario(a) Generale. L'informazione sarà inviata a tutti gli Istituti membri della CFI-TOR e alle Associazioni Francescane.
9.3.7. Il(la) Presidente o il(la) Segretario(a), in accordo con il(la) Presidente, può invitare eventuali osservatori alle riunioni del Consiglio previo accordo o richiesta del Consiglio.
9.3.8. Un(a) Segretario(a) Generale di un Associazione Francescana o un esperto può assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatore, facendone richiesta scritta al Consiglio e avendone ricevuto conferma.
9.3.9. Il Consiglio può riservarsi il diritto di seduta in sessione chiusa.
9.4. Modalità di elezione e di nomina
9.4.1. L'Assemblea Generale elegge in primo luogo il(la) Presidente che deve risiedere a Roma o nelle zone circostanti.
9.4.2. Dopo che il(la) Presidente eletto(a) è stato(a) proclamato(a), esso(a) presiede e proclama tutte le altre elezioni (cfr. 9.4.1.).
9.4.3. L'Assemblea Generale elegge poi successivamente cinque membri del Consiglio, scegliendoli tra i(le) Ministri/e Generali, che almeno due dei quali devono risiedere a Roma o nelle zone limitrofe secondo il Regolamento di lavoro e la procedura di funzionamento approvati dall'Assemblea Generale conformemente agli articoli 8.2.4, 8.3.5 e 8.3.8.
9.4.4. A tempo opportuno sulla base delle candidature proposte dagli Istituti membri effettivi e/o dalle associazioni francescane, il(la) Presidente con il voto deliberativo del Consiglio procede alla nomina del(la) Segretario(a) Generale che, al momento della nomina, non sono Ministri/e Generali. Nel caso di parità di voti è decisivo il voto del(la) Presidente (cfr. 9.1.2. e 8.3.6.). Il(la) segretario(a) generale e l'economo(a) partecipano al consiglio senza voto deliberativo.
9.4.5. Il Consiglio costituito così da sei membri, elegge nel suo seno e nella sua prima riunione il(la) Vice-Presidente (cfr. 8.3.5.) che risiederà a Roma o nelle zone limitrofe.
9.4.6. Tutte queste elezioni si fanno per voto segreto.
9.4.7. La durata del mandato dei membri del Consiglio è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
9.4.8. In caso di dimissioni o di decesso del(la) Presidente, il(la) Vice-Presidente lo(la) sostituisce fino all'Assemblea Generale successiva. Il Consiglio designerà un nuovo membro a norma dell'articolo 9.4.9.
9.4.9. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio:
a) questo sarà sostituito dal(la) Ministro/a Generale che ha ottenuto maggior numero di voti nell'ultima Assemblea Generale (cfr. 8.2.4.).
b) Se il(la) Segretario(a) Generale o l'economo(a) deve essere sostituito(a), il(la) Presidente del Consiglio nomina il(la) nuovo(a) Segretario(a) Generale o l'economo(a) dopo voto deliberativo del Consiglio.
Capitolo IV | Il Segretariato
10.1. Composizione
a) Il Segretariato è composto dal(la) Segretario(a) Generale e dai(lle) Segretari(e) aggiunti(e).
b) Il Consiglio approva la scelta del(la)(dei)(delle) Segretari(e) aggiunti(e) (cfr. 9.2.11.).
10.2. Competenze
10.2.1. La funzione di Segretario(a) Generale richiede un impegno a tempo pieno al servizio degli obiettivi della CFI-TOR.
10.2.2. Il(la) Segretario(a) Generale ha la responsabilità del Segretariato e della scelta del(della)(dei) Segretari aggiunte(i).
10.2.3. Il(la) Segretario(a) Generale riceve il suo mandato dal Consiglio e lavora in stretta collaborazione con il(la) Presidente.
Il suo mandato è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta (cfr. 9.4.4.).
10.2.4. Il(la) Segretario(a) Generale è l'agente permanente del Consiglio.
È suo compito promuovere iniziative, studiare piani di lavoro, realizzare e coordinare secondo le direttive del Consiglio le varie attività approvate. Dirige e coordina gli affari correnti della Conferenza.
10.2.5. Attraverso il Segretariato, il(la) Segretario(a) Generale:
a) fornisce i servizi di ufficio all'Assemblea Generale, al Consiglio, alle Commissioni;
b) fornisce le informazioni e la documentazione agli Istituti membri e alle Associazioni Francescane.
10.2.6. Ogni anno il(la) Segretario(a) Generale presenta al Consiglio una relazione sulle attività del segretariato.
Capitolo V | Economato
11.1. L'economo(a) assume la responsabilità della gestione finanziaria dell'organizzazione davanti al consiglio, all'assemblea generale e allo Stato italiano (cfr. 9.2.11 e 9.4.4).
11.2. Le risorse finanziarie della CFI-TOR sono costituite da:
a) una quota annuale che ogni Istituto, monastero e gruppo associato versa in rapporto al numero dei suoi membri (cfr. 8.2.6.);
b) i sussidi, o doni ricevuti;
c) gli interessi sulle somme depositate.
11.3 Il controllo delle spese ordinarie spetta al(la) Presidente, al(la) Vice-Presidente, al(la) Segretario(a) Generale; quello delle spese straordinarie spetta al Consiglio.
11.4. L'economo(a) è tenuto(a) a presentare annualmente al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria (cfr. 9.2.13).
Ad ogni Assemblea Generale ordinaria presenterà una relazione approvata dal Consiglio sul periodo trascorso dall'ultima Assemblea Generale (cfr. 8.2.6 e 9.2.12).
11.5. Il Consiglio designerà le persone abilitate a firmare gli assegni bancari. Avranno questo diritto l'economo(a), il(la) segretario(a) generale, e almeno un membro del Consiglio.
Capitolo VI | Disposizioni Generali
12. Modificazioni degli Statuti
Gli Statuti possono essere modificati soltanto dall'Assemblea Generale che deve pronunciarsi con voto a maggioranza qualificata di voti (2/3) cfr. 8.2.7). Le modifiche proposte non saranno prese in considerazione se non vengono comunicate almeno sei mesi prima dalla data dell'apertura dell'Assemblea Generale a tutti gli Istituti e monasteri membri (cfr. 4.1 e 8.1.1).
13. Scioglimento
La decisione di sciogliere la CFI-TOR può essere presa soltanto da una Assemblea Generale Ordinaria o straordinaria che si pronuncerà con voto di maggioranza qualificata (2/3) (8.2.8).
L'Assemblea Generale che la scioglie decide circa la destinazione dei beni e nomina una commissione speciale con l'incarico della liquidazione.
14. Codice complementare
In aggiunta agli Statuti, la CFI-TOR può avere un manuale di norme pratiche che riprende ed esplicita i metodi di lavoro, i regolamenti, le ordinanze relative alla sua organizzazione interna.
La redazione di questo manuale sarà affidata al Consiglio. Esso potrà essere oggetto di ulteriore revisione.
Tutto, in questo manuale, sarà in accordo con gli Statuti.
15. Casi speciali
Per tutti i casi non contemplati dagli Statuti, l'Assemblea Generale può prendere la decisione o, in caso di urgenza, fra una Assemblea Generale e l'altra, la decisione spetta al Consiglio fino all'Assemblea Generale successiva.
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